Approfondimenti · Crisi di impresa

Il peso di un solo dissenso: quando la composizione negoziata si arena

Avv. Alessandro Gentili · 13 luglio 2026

La composizione negoziata poggia su un principio semplice e, insieme, fragilissimo: l'accordo è volontario. Nessuno può essere costretto ad aderire. È questa la ragione della sua flessibilità e della sua riservatezza — ma è anche il suo punto di massima esposizione. Perché in una trattativa che coinvolge molti creditori, la volontarietà significa che il consenso raggiunto con la maggioranza di essi può non bastare: la mancata adesione di uno solo, se il suo peso è determinante, può far cadere l'intero risanamento.

È una circostanza che chi opera nella crisi d'impresa conosce bene, e che merita di essere raccontata per quello che è: non un difetto tecnico da manuale, ma un nodo che decide del destino di imprese vive.

Perché nella composizione negoziata non c'è cram down

Negli strumenti di regolazione della crisi il legislatore ha predisposto più correttivi al dissenso, ciascuno tipizzato e assistito da precise condizioni di tutela per chi lo subisce:

Il minimo comune denominatore è chiaro: dove il dissenso può bloccare un risanamento altrimenti valido, l'ordinamento ha ritenuto di offrire una via d'uscita, bilanciata dalla garanzia che il dissenziente non riceva meno di quanto otterrebbe in liquidazione.

Nella composizione negoziata, invece, nessuno di questi meccanismi opera. Ed è coerente con la sua natura: percorso stragiudiziale e non concorsuale, in cui l'esperto è un facilitatore privo di poteri decisori e il giudice non entra nel merito degli accordi. Ma il rovescio della medaglia è netto — ogni creditore conserva un potere di veto pieno sulla propria posizione. Se il piano dipende dalla sua adesione, quel creditore ha in mano, di fatto, la sorte dell'impresa. Ed è l'unico contesto in cui quel potere non incontra alcun temperamento.

Una conferma indiretta, ma eloquente, viene dalla novità più rilevante introdotta dal correttivo del 2024. L'art. 23, comma 2-bis, CCII consente oggi all'imprenditore di proporre alle agenzie fiscali, già in sede di composizione negoziata, un accordo transattivo per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori: una possibilità in precedenza preclusa, che ha avvicinato il Fisco al tavolo delle trattative. Ma anche qui — ed è il punto — occorre l'effettiva adesione dell'amministrazione finanziaria, che valuta la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Nessuna omologazione forzosa, nessun dissenso superabile dal tribunale. Il legislatore ha ampliato lo spazio del negoziato, non ha attenuato il principio: nella composizione negoziata, tutto si regge sul consenso. Compreso quello del creditore pubblico.

Il dissenso è legittimo. Ma non è illimitato

Qui sta il punto che merita attenzione, ed è spesso frainteso. Rifiutare l'adesione è un diritto: nessun creditore è tenuto a rinunciare a una parte del proprio credito, e la valutazione di convenienza gli appartiene per intero. Sarebbe scorretto sostenere il contrario.

Il Codice della crisi, tuttavia, non lascia il creditore in una posizione di arbitrio assoluto. L'art. 4 CCII — nella formulazione riscritta dal correttivo del 2024 — impone a tutte le parti, e dunque anche ai creditori, un dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza, e di collaborare lealmente con l'imprenditore e con l'esperto, oltre a rispettare l'obbligo di riservatezza. Lo stesso dovere di leale collaborazione è ribadito, per le trattative, dall'art. 16 CCII.

Un conto è dissentire dopo aver esaminato il piano e averne valutato la convenienza. Altro è non partecipare alle trattative, non motivare, non confrontarsi: il diritto di rifiutare non comprende il diritto di ignorare.

La distinzione è tutt'altro che teorica. La buona fede è un canone che la giurisprudenza ha ormai collocato in sinergia con il dovere costituzionale di solidarietà, e la prima giurisprudenza in materia di composizione negoziata ne ha riaffermato la centralità, stigmatizzando le condotte dei creditori che si pongono in aperto contrasto con esso. Il creditore che, senza istruire seriamente la valutazione, si sottrae al confronto tiene una condotta che il sistema non considera indifferente — anche se il suo diniego, sul piano dell'effetto immediato, resta insuperabile.

Che cosa accade quando l'accordo non si raggiunge

Se le trattative, pur condotte secondo buona fede, non approdano a un esito, l'esperto redige la relazione finale e il percorso si chiude senza accordo. All'imprenditore restano gli strumenti di regolazione della crisi — e, come sbocco specifico, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), che presuppone proprio l'esito negativo delle trattative correttamente condotte.

Vale la pena notare il paradosso. Nel concordato semplificato i creditori non votano: possono soltanto opporsi all'omologazione. Il creditore che ha rifiutato l'accordo in composizione negoziata può dunque ritrovarsi in uno scenario in cui non ha più voce sulla soluzione, e in cui il valore da distribuire è quello — quasi sempre inferiore — di un'impresa che ha perso la continuità. È la ragione per cui il dissenso, oltre che un diritto, dovrebbe essere un calcolo: e un calcolo fatto bene.

Ciò che non compare nei fascicoli

Fin qui il diritto. Ma chi assiste da vicino una composizione negoziata sa che dietro le posizioni creditorie c'è qualcosa che i numeri non registrano.

Un'impresa che non si risana non è una voce che si chiude. Sono lavoratori che perdono il posto, spesso in territori dove un'alternativa non c'è. Sono fornitori, a loro volta piccole imprese, che vedono evaporare crediti su cui contavano e che entrano, a catena, nella stessa difficoltà. Sono professionisti, artigiani, indotto. Sono famiglie. Ed è, quasi sempre, un patrimonio di competenze e di relazioni costruito in decenni che si disperde in poche settimane, e che nessuna liquidazione recupera.

Quando un risanamento praticabile si arena a un passo dal traguardo, la distanza tra il tecnicismo e la vita delle persone si accorcia bruscamente. Chi decide non sta soltanto valutando l'esposizione di una posizione: sta esercitando, spesso senza esserne pienamente consapevole, un potere che ricade su chi non siede al tavolo e non ha voce in capitolo.

Una responsabilità che va conosciuta

Non si tratta di colpevolizzare i creditori, né di predicare una generosità che nessuna norma impone. Un creditore ha il dovere di tutelare il proprio credito, e talvolta il rifiuto è pienamente giustificato: piani inconsistenti, informazioni carenti, prospettive di risanamento illusorie. In questi casi il diniego è non solo legittimo, ma doveroso.

Si tratta invece di riconoscere che, nella composizione negoziata, a un potere di veto corrisponde una responsabilità di valutazione. Chi ha in mano una posizione determinante dovrebbe esaminare il piano con la stessa serietà con cui pretenderebbe di essere esaminato: verificare l'alternativa liquidatoria, confrontare i numeri, motivare. Perché chi esercita quel potere non sempre ne sopporta le conseguenze: a sopportarle sono i lavoratori, i fornitori, l'indotto — che a quel tavolo non siedono.

Ed è esattamente questa asimmetria che il legislatore ha riconosciuto altrove. Se negli strumenti di regolazione della crisi ha predisposto meccanismi per superare il dissenso, è perché ha ritenuto che un potere di blocco non temperato possa produrre esiti irragionevoli. Nella composizione negoziata quel temperamento non c'è — e resta affidato, per intero, alla serietà di chi decide.

La composizione negoziata funziona se le parti la prendono sul serio. È uno strumento che chiede fiducia e reciprocità — e che, come tutti gli strumenti fondati sul consenso, resta esposto a chi decide di non concederlo. Conoscerne questa fragilità non serve a rassegnarsi: serve, semmai, a presidiarla con maggiore cura — con piani credibili, informazione completa e un confronto che non lasci a nessuno l'alibi di non aver capito.

Riferimenti normativi: artt. 4, 16, 17, 23 (compreso il comma 2-bis) e 25-sexies del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza); D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo-ter). Sui meccanismi di superamento del dissenso negli strumenti di regolazione della crisi: art. 112, comma 2, CCII (ristrutturazione trasversale); artt. 61 e 62 CCII (efficacia estesa e convenzione di moratoria); artt. 63 e 88 CCII (cram down fiscale e previdenziale).

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa, tratta il tema in termini generali e non fa riferimento ad alcuna procedura specifica. Non costituisce parere o consulenza legale: ogni situazione richiede una valutazione riferita al caso concreto.