Approfondimenti · Diritto civile
Recupero del credito: dal sollecito al decreto ingiuntivo
Un credito non pagato — una fattura ferma, un finanziamento tra privati, un canone arretrato — non si recupera necessariamente con una causa. Nella maggior parte dei casi esiste un percorso graduale, che parte da un sollecito formale e, se non basta, arriva a uno strumento rapido e mirato: il decreto ingiuntivo. Conoscerne la sequenza aiuta a capire tempi, costi e probabilità di riuscita prima di muovere il primo passo.
Prima di tutto: il credito dev'essere "certo, liquido ed esigibile"
Sono le tre qualità che rendono un credito azionabile. È certo quando la sua esistenza non è contestabile; è liquido quando l'importo è determinato o determinabile con un semplice calcolo; è esigibile quando il termine di pagamento è scaduto e non vi sono condizioni pendenti. Se uno di questi requisiti manca — l'importo è incerto, il termine non è ancora scaduto — la strada del recupero immediato si complica, e occorre prima consolidare la prova del credito.
La fase stragiudiziale: la messa in mora
Il primo atto è la diffida di pagamento, inviata per raccomandata A/R o PEC. Non è una formalità: produce due effetti giuridici concreti. Costituisce il debitore in mora (art. 1219 c.c.), facendo decorrere gli interessi moratori; e interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.), azzerando il tempo già trascorso e facendolo ripartire da capo.
Gli interessi non sono un dettaglio. Sul credito liquido ed esigibile decorrono di diritto (art. 1282 c.c.): al saggio legale (art. 1284 c.c.) tra privati, ma — e qui molti sottovalutano la leva — al ben più elevato saggio di mora commerciale previsto dal D.Lgs. 231/2002 quando il credito nasce da una transazione commerciale tra imprese o tra impresa e pubblica amministrazione. Reclamare gli interessi corretti può incidere sensibilmente sulla somma recuperata.
Attenzione alla prescrizione
Il diritto a farsi pagare non dura all'infinito. La regola generale è la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), ma molti crediti ricorrenti hanno termini più brevi: cinque anni, ad esempio, per i canoni di locazione e per gli interessi (art. 2948 c.c.), tre anni per alcuni compensi professionali (art. 2956 c.c.). Lasciar passare il tempo senza un atto interruttivo è l'errore più frequente e più difficile da rimediare: una volta maturata la prescrizione, il credito resta ma diventa inesigibile se il debitore la eccepisce.
Il decreto ingiuntivo: che cos'è e quando conviene
Se il sollecito non produce effetti, lo strumento d'elezione è il decreto ingiuntivo (artt. 633 e seguenti c.p.c.). È un procedimento "monitorio": il creditore si rivolge al giudice senza che il debitore sia inizialmente sentito, e il giudice, sulla base della sola documentazione, ordina di pagare entro un termine. È rapido proprio perché salta, in prima battuta, il contraddittorio.
Il presupposto decisivo è la prova scritta del credito (art. 634 c.p.c.). Valgono a questo fine le fatture, i contratti, la corrispondenza, le ricognizioni di debito; per l'imprenditore, anche gli estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute. Senza un supporto documentale la via monitoria non è percorribile: è questa la ragione per cui conservare ordinatamente contratti e fatture è, in concreto, ciò che rende un credito recuperabile.
I tempi e la "provvisoria esecutività"
Ottenuto e notificato il decreto, il debitore ha quaranta giorni per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). Da qui le due situazioni possibili:
- se non fa opposizione nel termine, il decreto diventa definitivo ed esecutivo (art. 647 c.p.c.): si può procedere all'esecuzione forzata;
- se fa opposizione (art. 645 c.p.c.), si apre un ordinario giudizio di cognizione in cui le parti si confrontano nel merito.
In alcuni casi il decreto nasce già provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.) — ad esempio quando il credito si fonda su cambiali, assegni o atto pubblico, o quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo — e consente di agire subito, pur in pendenza dell'eventuale opposizione. Anche in corso di opposizione il giudice può concedere la provvisoria esecuzione se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione (art. 648 c.p.c.). È uno snodo strategico: determina se il creditore debba attendere la fine della causa o possa aggredire da subito il patrimonio del debitore.
Dopo il titolo: il recupero vero e proprio
Un decreto esecutivo è un titolo, non ancora denaro. Il passo successivo è la notifica dell'atto di precetto (art. 480 c.p.c.), l'intimazione formale a pagare entro dieci giorni, cui segue — in difetto — l'esecuzione forzata: pignoramento presso il debitore, presso terzi (il conto corrente, lo stipendio, i crediti verso la clientela) o immobiliare. La scelta del tipo di pignoramento dipende da ciò che si conosce del patrimonio del debitore, e una valutazione preventiva della sua effettiva solvibilità è spesso ciò che distingue un recupero reale da un titolo rimasto sulla carta.
In sintesi
Il recupero di un credito è una scala di passaggi proporzionati: messa in mora per interrompere la prescrizione e far decorrere gli interessi; decreto ingiuntivo quando c'è prova scritta e il pagamento spontaneo non arriva; esecuzione forzata quando il titolo non viene onorato. A monte di tutto sta la documentazione: è la qualità della prova scritta, più ancora della fermezza del sollecito, a decidere se e quanto rapidamente un credito può essere riscosso.
Riferimenti normativi: artt. 1219, 1224, 1282, 1284, 2943, 2946, 2948, 2956 c.c.; artt. 633, 634, 641, 642, 645, 647, 648, 480 c.p.c.; D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (interessi di mora nelle transazioni commerciali).