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Recupero del credito: dal sollecito al decreto ingiuntivo

Avv. Alessandro Gentili · 2 ottobre 2026

Un credito non pagato — una fattura ferma, un finanziamento tra privati, un canone arretrato — non si recupera necessariamente con una causa. Nella maggior parte dei casi esiste un percorso graduale, che parte da un sollecito formale e, se non basta, arriva a uno strumento rapido e mirato: il decreto ingiuntivo. Conoscerne la sequenza aiuta a capire tempi, costi e probabilità di riuscita prima di muovere il primo passo.

Prima di tutto: il credito dev'essere "certo, liquido ed esigibile"

Sono le tre qualità che rendono un credito azionabile. È certo quando la sua esistenza non è contestabile; è liquido quando l'importo è determinato o determinabile con un semplice calcolo; è esigibile quando il termine di pagamento è scaduto e non vi sono condizioni pendenti. Se uno di questi requisiti manca — l'importo è incerto, il termine non è ancora scaduto — la strada del recupero immediato si complica, e occorre prima consolidare la prova del credito.

La fase stragiudiziale: la messa in mora

Il primo atto è la diffida di pagamento, inviata per raccomandata A/R o PEC. Non è una formalità: produce due effetti giuridici concreti. Costituisce il debitore in mora (art. 1219 c.c.), facendo decorrere gli interessi moratori; e interrompe la prescrizione (art. 2943 c.c.), azzerando il tempo già trascorso e facendolo ripartire da capo.

Gli interessi non sono un dettaglio. Sul credito liquido ed esigibile decorrono di diritto (art. 1282 c.c.): al saggio legale (art. 1284 c.c.) tra privati, ma — e qui molti sottovalutano la leva — al ben più elevato saggio di mora commerciale previsto dal D.Lgs. 231/2002 quando il credito nasce da una transazione commerciale tra imprese o tra impresa e pubblica amministrazione. Reclamare gli interessi corretti può incidere sensibilmente sulla somma recuperata.

Attenzione alla prescrizione

Il diritto a farsi pagare non dura all'infinito. La regola generale è la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), ma molti crediti ricorrenti hanno termini più brevi: cinque anni, ad esempio, per i canoni di locazione e per gli interessi (art. 2948 c.c.), tre anni per alcuni compensi professionali (art. 2956 c.c.). Lasciar passare il tempo senza un atto interruttivo è l'errore più frequente e più difficile da rimediare: una volta maturata la prescrizione, il credito resta ma diventa inesigibile se il debitore la eccepisce.

Il decreto ingiuntivo: che cos'è e quando conviene

Se il sollecito non produce effetti, lo strumento d'elezione è il decreto ingiuntivo (artt. 633 e seguenti c.p.c.). È un procedimento "monitorio": il creditore si rivolge al giudice senza che il debitore sia inizialmente sentito, e il giudice, sulla base della sola documentazione, ordina di pagare entro un termine. È rapido proprio perché salta, in prima battuta, il contraddittorio.

Il presupposto decisivo è la prova scritta del credito (art. 634 c.p.c.). Valgono a questo fine le fatture, i contratti, la corrispondenza, le ricognizioni di debito; per l'imprenditore, anche gli estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute. Senza un supporto documentale la via monitoria non è percorribile: è questa la ragione per cui conservare ordinatamente contratti e fatture è, in concreto, ciò che rende un credito recuperabile.

I tempi e la "provvisoria esecutività"

Ottenuto e notificato il decreto, il debitore ha quaranta giorni per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). Da qui le due situazioni possibili:

In alcuni casi il decreto nasce già provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.) — ad esempio quando il credito si fonda su cambiali, assegni o atto pubblico, o quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo — e consente di agire subito, pur in pendenza dell'eventuale opposizione. Anche in corso di opposizione il giudice può concedere la provvisoria esecuzione se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione (art. 648 c.p.c.). È uno snodo strategico: determina se il creditore debba attendere la fine della causa o possa aggredire da subito il patrimonio del debitore.

Dopo il titolo: il recupero vero e proprio

Un decreto esecutivo è un titolo, non ancora denaro. Il passo successivo è la notifica dell'atto di precetto (art. 480 c.p.c.), l'intimazione formale a pagare entro dieci giorni, cui segue — in difetto — l'esecuzione forzata: pignoramento presso il debitore, presso terzi (il conto corrente, lo stipendio, i crediti verso la clientela) o immobiliare. La scelta del tipo di pignoramento dipende da ciò che si conosce del patrimonio del debitore, e una valutazione preventiva della sua effettiva solvibilità è spesso ciò che distingue un recupero reale da un titolo rimasto sulla carta.

In sintesi

Il recupero di un credito è una scala di passaggi proporzionati: messa in mora per interrompere la prescrizione e far decorrere gli interessi; decreto ingiuntivo quando c'è prova scritta e il pagamento spontaneo non arriva; esecuzione forzata quando il titolo non viene onorato. A monte di tutto sta la documentazione: è la qualità della prova scritta, più ancora della fermezza del sollecito, a decidere se e quanto rapidamente un credito può essere riscosso.

Riferimenti normativi: artt. 1219, 1224, 1282, 1284, 2943, 2946, 2948, 2956 c.c.; artt. 633, 634, 641, 642, 645, 647, 648, 480 c.p.c.; D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 (interessi di mora nelle transazioni commerciali).

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere o consulenza legale. Ogni situazione richiede una valutazione riferita al caso concreto.