Approfondimenti · Diritto societario e crisi di impresa

La responsabilità degli amministratori di società: quando risponde chi gestisce

Avv. Alessandro Gentili · 1 luglio 2026

Assumere la carica di amministratore di una società non è un adempimento formale: comporta una responsabilità personale e patrimoniale che, quando l'impresa entra in difficoltà, può tradursi nell'obbligo di risarcire con il proprio patrimonio i danni provocati. Il quadro è delineato dal codice civile ed è stato profondamente ridisegnato dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, soprattutto sul terreno — decisivo — della quantificazione del danno. Le considerazioni che seguono riguardano le società di capitali (società per azioni e a responsabilità limitata); per le società di persone valgono regole in parte differenti.

Il metro di giudizio: la diligenza, non il risultato

Un punto va chiarito subito, perché è spesso frainteso: l'amministratore non risponde dei risultati negativi della gestione in quanto tali. L'art. 2392 c.c. gli impone di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze; risponde quando viola questo dovere, o gli obblighi posti dalla legge e dallo statuto, e da tale violazione deriva un danno.

Le scelte di gestione assunte in modo informato e ponderato non sono sindacabili dal giudice nel merito: è la cosiddetta business judgment rule. Attenzione però al suo limite — protegge il modo in cui si decide, non la decisione di violare un obbligo di legge. La scelta di non dotarsi di adeguati assetti organizzativi (di cui abbiamo trattato in un precedente contributo), così come il compimento di atti illegittimi, restano fuori da questa protezione.

Verso chi risponde l'amministratore

La responsabilità può essere fatta valere da soggetti diversi, con azioni distinte per presupposti e natura:

Nelle procedure concorsuali — oggi la liquidazione giudiziale — la legittimazione a esercitare queste azioni passa al curatore, che le fa valere nell'interesse della massa dei creditori.

Il momento critico: la crisi e l'art. 2486 c.c.

È quando l'impresa entra in difficoltà che la responsabilità si fa più insidiosa. Al verificarsi di una causa di scioglimento — tipicamente la perdita del capitale sociale — i poteri degli amministratori cambiano natura: la gestione deve diventare conservativa, finalizzata unicamente a preservare l'integrità e il valore del patrimonio (art. 2486 c.c.). Proseguire l'attività come se nulla fosse — la cosiddetta indebita prosecuzione — è una delle condotte più frequentemente contestate in sede concorsuale, e fa scattare la responsabilità personale e solidale per i danni arrecati a società, soci, creditori e terzi.

Come si quantifica il danno: il criterio dei netti patrimoniali

Qui sta la novità più rilevante per chi amministra. Il terzo comma dell'art. 2486 c.c., introdotto dal Codice della crisi ed in vigore dal 16 marzo 2019, stabilisce come si misura il danno da gestione non conservativa.

In via principale, il danno si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto al momento in cui l'amministratore è cessato dalla carica (o all'apertura della procedura concorsuale) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi — sostenuti e da sostenere secondo un criterio di normalità — successivi al verificarsi della causa di scioglimento: è il cosiddetto criterio dei netti patrimoniali. In via residuale — se mancano o sono irregolari le scritture contabili — il danno è liquidato nella differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

La conseguenza pratica è pesante, e va compresa bene: la norma introduce una presunzione che ribalta l'onere della prova. Non è più chi agisce a dover quantificare analiticamente il danno; è l'amministratore convenuto a dover dimostrare che il pregiudizio è stato inferiore. E chi non ha tenuto una contabilità ordinata si espone al criterio residuale, di norma più gravoso. È il motivo per cui la buona tenuta della contabilità non è solo un obbligo, ma la prima linea di difesa.

Solidarietà, esoneri, prescrizione

La responsabilità è di regola solidale: ciascun amministratore può essere chiamato per l'intero. Chi era privo di deleghe non è automaticamente esente — conserva doveri di vigilanza e di intervento informato; per andare esente deve provare di aver fatto quanto poteva e, in caso di deliberazioni dannose, di aver fatto annotare il proprio dissenso. L'azione sociale si prescrive in cinque anni dalla cessazione dalla carica; l'azione dei creditori, anch'essa quinquennale, decorre — secondo l'orientamento prevalente — da quando l'insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente percepibile.

Che cosa fare, in concreto

La responsabilità dell'amministratore non è una minaccia astratta: è un rischio patrimoniale concreto, che si governa con la diligenza, la trasparenza contabile e la tempestività. Conoscerne i confini è il primo strumento di tutela.

Riferimenti normativi: artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395 e 2486 c.c.; art. 2476 c.c. per la s.r.l.; D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), in particolare l'art. 378.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non costituisce parere o consulenza legale. Ogni situazione richiede una valutazione riferita al caso concreto.